

di Alessandra Cetroni, Psicologa giuridica
Nel cuore di ogni definizione giuridica di violenza sessuale c’è una parola che cambia tutto: consenso. Non è un dettaglio tecnico, né una formalità. È il confine tra libertà e violazione, tra relazione e abuso, tra rispetto e sopraffazione. Comprendere il consenso significa comprendere davvero cosa protegge la legge e cosa deve essere tutelato nella vita reale.
Per decenni, il diritto italiano ha faticato a riconoscere questo principio. Nel Codice Rocco del 1930, i reati sessuali non erano considerati offese alla persona, ma alla moralità pubblica. La vittima non era al centro: contava la decenza, l’ordine, il buon costume. Il corpo femminile era visto come territorio da difendere, non come spazio di autodeterminazione.
La riforma del 1996 ha cambiato radicalmente prospettiva. La violenza sessuale è diventata un delitto contro la libertà personale. Finalmente, il diritto ha riconosciuto che ciò che conta non è l’atto in sé, ma la volontà di chi lo subisce. Il consenso è diventato il criterio fondamentale: senza consenso, ogni atto sessuale è una violazione.
Ma cosa significa davvero “consenso”? Significa volontà libera, informata, esplicita. Significa che nessuno può essere costretto, ingannato, manipolato o indotto a compiere o subire atti sessuali contro la propria volontà. Significa che il silenzio non è consenso, che la paura non è consenso, che la dipendenza emotiva, economica o fisica non può essere usata come leva per ottenere ciò che non è liberamente concesso.
La legge oggi riconosce diverse forme di violenza sessuale: quella esercitata con forza o minaccia, quella che sfrutta una condizione di fragilità, quella che si basa sull’inganno. In tutti questi casi, il consenso è assente — e proprio per questo, l’atto è considerato reato.
Eppure, nella pratica quotidiana, il concetto di consenso è ancora spesso frainteso. Ci sono stereotipi che lo confondono con la seduzione, con l’ambiguità, con il comportamento della vittima. Ci sono domande che non dovrebbero più essere poste: “com’era vestita?”, “aveva bevuto?”, “aveva detto di sì all’inizio?”. Queste domande spostano il focus dalla responsabilità dell’autore del reato alla condotta della vittima, e minano la possibilità di riconoscere la violenza per ciò che è.
se sei interessato, segui qui il prossimo articolo su: Profilo psicologico della vittima di violenza sessuale
(continua a leggere nei prossimi giorni…)