Liberalizzazioni delle parcelle e pattuizione del compenso

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Fonte: www.ordinepsicologilazio.it

Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

Il Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 (S.O. n. 18) prevede, nel suo articolo 9, l’introduzione di due interessanti novità per la categoria professionale: l’abolizione delle tariffe e la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico.

Se il Decreto-legge n. 233/2006 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006), dunque, permetteva già ai professionisti di agire in deroga ai cosiddetti “minimi tariffari”, l’attuale norma impone una completa abrogazione delle tariffe, lasciando così che il compenso sia oggetto di libera contrattazione tra il professionista ed il cliente. A tal proposito, è importante notare come, nei soli casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, i parametri cui fare riferimento saranno stabiliti con decreto dal Ministero della Salute.

Concordemente a quanto già previsto dall’articolo 23 del Codice deontologico degli Psicologi italiani, il Decreto–legge n. del 24 gennaio 2012 prevede la pattuizione del compenso, in misura adeguata all’importanza dell’opera, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. In tale occasione, il professionista dovrà rendere noto al cliente anche i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Dietro esplicita richiesta del cliente, inoltre, la pattuizione del compenso dovrà essere fornita per iscritto. Un’eventuale inottemperanza a tale prescrizione costituisce un illecito disciplinare del professionista.

Riportiamo qui per esteso l’articolo di legge estratto dalla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012 che regolamenta quanto sopra descritto

Capo III

SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 9.

Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.


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